Art. 15. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe di eta' compresa tra il 50° ed il 65° anno possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di eta' o da eta' posteriore. Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe di eta' superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia differita di almeno un anno. Le rendite costituite a norma dei precedenti comuni non possono comunque essere inferiori a lire 39 mila annue e sono ammesse alla integrazione a carico del conto speciale della "Mutualita' pensioni" nella misura di lire 13 mila annue, alle condizioni stabilite dal precedente articolo 10. Il diritto alle rendite indicate ai commi precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con la osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 9.