Art. 15.

  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
le  casalinghe  di  eta'  compresa  tra il 50° ed il 65° anno possono
costituirsi  una  rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di eta' o
da eta' posteriore.
  Entro  il  termine  indicato  nel precedente comma le casalinghe di
eta'  superiore  ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia
differita di almeno un anno.
  Le  rendite  costituite  a  norma dei precedenti comuni non possono
comunque  essere  inferiori  a lire 39 mila annue e sono ammesse alla
integrazione  a carico del conto speciale della "Mutualita' pensioni"
nella  misura  di  lire  13 mila annue, alle condizioni stabilite dal
precedente articolo 10.
  Il  diritto  alle  rendite indicate ai commi precedenti si consegue
versando  il  corrispondente valore capitale che viene determinato in
base  ad  apposite  tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e
rese esecutive con la osservanza delle norme contenute nel precedente
articolo 9.