Art. 16. Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all'articolo 2, primo comma, possono iscriversi alla "Mutualita' pensioni" le persone che non abbiano superato il 55° anno di eta'. Dette persone possono conseguire il diritto alla sola pensione di vecchiaia a norma della presente legge purche' risultino versati al momento del pensionamento almeno 360 contributi minimi.