Art. 16.

  Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga
alle  norme  di  cui  all'articolo 2, primo comma, possono iscriversi
alla "Mutualita' pensioni" le persone che non abbiano superato il 55°
anno di eta'.
  Dette  persone  possono conseguire il diritto alla sola pensione di
vecchiaia  a  norma della presente legge purche' risultino versati al
momento del pensionamento almeno 360 contributi minimi.