Art. 17.

  Le  iscritte  alla  "Mutualita'  pensioni"  provenienti  dai  ruoli
dell'assicurazione   facoltativa  di  cui  al  titolo  4°  del  regio
decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  non  possono  effettuare
ulteriori  versamenti nell'assicurazione facoltativa stessa. Per tali
iscritte  l'assicurazione  facoltativa  trasferisce  alla "Mutualita'
pensioni"  la riserva matematica corrispondente ai versamenti in essa
effettuati.
  La  pensione  spettante  alle assicurate di cui al comma precedente
verra' calcolata:
    a) con le norme dell'assicurazione facoltativa, in corrispondenza
ai contributi versati in essa;
    b)  con  le  norme  della  presente  legge,  in corrispondenza ai
contributi versati nella "Mutualita' pensioni".
  Essa  sara'  corrisposta  dalla  "Mutualita' pensioni" anche per la
parte   afferente   ai   contributi   versati   nella   assicurazione
facoltativa.
  L'integrazione  a carico del conto speciale previsto dai precedenti
articoli  e'  corrisposta  alle condizioni e nei limiti stabiliti nei
precedenti articoli 10 e 11.