Art. 17. Le iscritte alla "Mutualita' pensioni" provenienti dai ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo 4° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non possono effettuare ulteriori versamenti nell'assicurazione facoltativa stessa. Per tali iscritte l'assicurazione facoltativa trasferisce alla "Mutualita' pensioni" la riserva matematica corrispondente ai versamenti in essa effettuati. La pensione spettante alle assicurate di cui al comma precedente verra' calcolata: a) con le norme dell'assicurazione facoltativa, in corrispondenza ai contributi versati in essa; b) con le norme della presente legge, in corrispondenza ai contributi versati nella "Mutualita' pensioni". Essa sara' corrisposta dalla "Mutualita' pensioni" anche per la parte afferente ai contributi versati nella assicurazione facoltativa. L'integrazione a carico del conto speciale previsto dai precedenti articoli e' corrisposta alle condizioni e nei limiti stabiliti nei precedenti articoli 10 e 11.