Art. 18

  I  ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme
della   presente   legge   sono   regolati  dalle  stesse  norme  che
disciplinano   la  materia  nell'ambito  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  Alle  materie  disciplinate  nella  presente legge si applicano, in
quanto  compatibili,  l'art.  110 e le disposizioni del titolo 7° del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e
integrazioni.