Art. 18 I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'art. 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.