Art. 2.

  Possono  iscriversi  alla "Mutualita' pensioni" le persone di sesso
femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato
il 50° anno di eta' nonche', senza limitazione d'eta', le persone che
risultino  gia'  iscritte,  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo
85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
  Non possono iscriversi coloro che:
    a)   godano  di  pensione  diretta  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
o  suoi  fondi  sostitutivi,  o di pensione a carico dello Stato o di
altri   enti   pubblici,   o  di  altri  trattamenti  obbligatori  di
previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra;
    b)  siano  in  atto  iscritte  ad  uno  dei sistemi di previdenza
obbligatoria di cui al precedente punto a);
    c)  siano  state  iscritte  in  passato  ad  uno  dei  sistemi di
previdenza  obbligatoria  di cui al precedente punto a) e perduri per
loro  la  facolta'  di  proseguire  volontariamente il versamento dei
contributi,  nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano
la rispettiva assicurazione.