Art. 2. Possono iscriversi alla "Mutualita' pensioni" le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di eta' nonche', senza limitazione d'eta', le persone che risultino gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Non possono iscriversi coloro che: a) godano di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra; b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a); c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a) e perduri per loro la facolta' di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione.