Art. 20.

  A  copertura  degli  oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17
della  presente  legge,  lo Stato versa alla "Mutualita' pensioni" la
somma  di  lire  2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per
ciascuno dei quattro esercizi successivi.
  A  tale onere si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1962-63,
con  aliquota  dei maggiori proventi derivanti dalla applicazione dei
provvedimenti  concernenti  l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo
per  alcune  voci  della tariffa, allegato A), annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 giugno 1953, n. 492, nuova aliquota
della  tassa  di  bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore
dell'Erario  dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30
novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.