Art. 21. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvedera' ad emanare il regolamento di esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO