Art. 21.

  Entro  180  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge il
Governo provvedera' ad emanare il regolamento di esecuzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - BERTINELLI -
BOSCO - LA MALFA -
TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO