Art. 3.

  Colei  che  intende  iscriversi  alla  "Mutualita'  pensioni"  deve
presentare   all'Istituto  una  apposita  domanda  nella  quale  deve
indicare  il  luogo  e  la  data  di nascita, nonche' l'importo della
pensione  mensile  che  desidera  costituirsi  -  come  minimo  -  al
raggiungimento dei 65 anni di eta' e dichiarare di essere in possesso
del requisito di cui al precedente articolo 2.
  L'Istituto,   ricevuta   la   domanda   di   iscrizione,   comunica
all'interessata  l'ammontare  del  contributo costante da versarsi in
ciascun  anno  per  ottenere  la  pensione  indicata  ed assegna alla
richiedente  un  termine  di  trenta  giorni  per effettuare il primo
versamento,  il  cui  importo  non  potra'  essere  inferiore  ad  un
dodicesimo   del   contributo   annuo  sopra  indicato  e,  comunque,
all'importo indicato dall'articolo successivo.
  Trascorso  il  termine  di  cui  sopra, senza che il versamento sia
stato  eseguito,  la  domanda  di  iscrizione  rimane  priva  di ogni
effetto.