Art. 4.

  La  comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente
articolo  3,  in  occasione  della  presentazione  della  domanda  di
iscrizione  e'  meramente indicativa Ottenuta la iscrizione, mediante
la  consegna  del  libretto  di  cui  al  successivo  articolo  5, le
assicurate  hanno facolta' di versare i contributi in qualunque tempo
ed  in  qualsiasi  misura  con  la  sola limitazione che ogni singolo
versamento non puo' essere inferiore a lire 510.
  Il  5  per  cento  dei  contributi  versati dalle assicurate verra'
devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 15.