Art. 5.

  Le   iscritte  alla  "Mutualita'  pensioni"  sono  munite,  a  cura
dell'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  di un apposito
"libretto  di  iscrizione"  il cui modello viene stabilito e variato,
quando occorra, con delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto.
  Il  versamento  dei  contributi  alla  "Mutualita'  pensioni" viene
eseguito  in  contanti, presso le sedi dello Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  presso  gli  uffici  postali e presso gli altri
uffici   cui  puo'  esserne  dato  incarico  da  parte  dell'Istituto
predetto. Contestualmente al versamento dei contributi, l'interessata
deve  presentare  il  libretto  di  iscrizione,  sul  quale l'ufficio
percipiente   deve   applicare   immediatamente   le  marche  che  ne
rappresentano  il  controvalore,  annullandole con timbro ad olio, da
cui   deve   risultare  chiaramente  la  data  dell'operazione  e  la
denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita.
  Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto,
subito  dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla
presentatrice.
  L'apposizione  di  timbro  con  data  diversa  da  quella effettiva
costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno.
  Le  marche  debbono  essere  applicate  una per ogni casella, senza
lasciare vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse.
  Gli  uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono
vendere   le  marche  senza  applicarle  sui  libretti,  ne'  possono
rifiutarsi  di  procedere  alle operazioni indicate nel comma secondo
del presente articolo.
  I libretti di iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati
alle  sedi  dell'istituto  per  il ritiro dei foglietti contenenti le
marche.   In   apposita  sezione  dello  stesso  libretto  l'Istituto
rilascera'   (dichiarazione  dell'avvenuto  ritiro  dei  foglietti  e
dell'importo  complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si
osserveranno   le  modalita'  che  verranno  stabilite  dal  Comitato
esecutivo dell'Istituto.
  Per  i  versamenti  eseguiti  presso gli uffici postali, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalita'
previste dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.