Art. 5. Le iscritte alla "Mutualita' pensioni" sono munite, a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale, di un apposito "libretto di iscrizione" il cui modello viene stabilito e variato, quando occorra, con delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto. Il versamento dei contributi alla "Mutualita' pensioni" viene eseguito in contanti, presso le sedi dello Istituto nazionale della previdenza sociale, presso gli uffici postali e presso gli altri uffici cui puo' esserne dato incarico da parte dell'Istituto predetto. Contestualmente al versamento dei contributi, l'interessata deve presentare il libretto di iscrizione, sul quale l'ufficio percipiente deve applicare immediatamente le marche che ne rappresentano il controvalore, annullandole con timbro ad olio, da cui deve risultare chiaramente la data dell'operazione e la denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita. Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto, subito dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla presentatrice. L'apposizione di timbro con data diversa da quella effettiva costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno. Le marche debbono essere applicate una per ogni casella, senza lasciare vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse. Gli uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono vendere le marche senza applicarle sui libretti, ne' possono rifiutarsi di procedere alle operazioni indicate nel comma secondo del presente articolo. I libretti di iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati alle sedi dell'istituto per il ritiro dei foglietti contenenti le marche. In apposita sezione dello stesso libretto l'Istituto rilascera' (dichiarazione dell'avvenuto ritiro dei foglietti e dell'importo complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si osserveranno le modalita' che verranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Istituto. Per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalita' previste dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.