Art. 8. Dopo almeno cinque anni di iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione di invalidita' le iscritte la cui capacita' di esercitare la normale, diretta attivita' propria delle casalinghe sia ridotta a meno di un terzo. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stata presentata la domanda ed e' soppressa quando la normale capacita' di lavoro della casalinga sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.