Art. 8.

  Dopo  almeno  cinque  anni  di  iscrizione  ed il versamento di 120
contributi  minimi,  possono  ottenere  la pensione di invalidita' le
iscritte la cui capacita' di esercitare la normale, diretta attivita'
propria delle casalinghe sia ridotta a meno di un terzo.
  La  pensione  di  invalidita'  decorre  dal  primo  giorno del mese
successivo  a  quello  in  cui  e'  stata presentata la domanda ed e'
soppressa  quando  la normale capacita' di lavoro della casalinga sia
reintegrata  in  misura  superiore al limite indicato nel primo comma
del presente articolo.