Art. 9.

  Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate
convertendo   in   rendita   vitalizia  i  contributi  versati  dalle
assicurate,  al  netto  della quota di solidarieta' di cui all'ultimo
comma  dell'articolo  4,  sulla  base  di  tariffe  che tengono conto
dell'eta'   della   assicurata  all'epoca  di  ciascun  versamento  e
all'epoca di liquidazione della rendita.
  Le  tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro per il tesoro,
sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della
previdenza  sociale  con  lo  stesso  provvedimento si determinano le
modalita' di applicazione delle tariffe.
  Tali   tariffe  possono  essere  variate  tutte  le  volte  che  la
variazione  si  renda  necessaria,  ma in ogni caso ad intervalli non
inferiori  al  quinquennio,  con le stesse modalita' di cui al comma;
precedente.
  Le  nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a
coloro    che   risultano   iscritto   alla   "Mutualita'   pensioni"
anteriormente  alla  data stessa, limitatamente ai contributi versati
dopo tale data.