Art. 3.

  Il  Governo  della  Repubblica  delegato  ad emanare entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore,  della  presente  legge,  le  norme  per la
ripartizione   della  somma  versata  dal  Governo  tedesco  in  base
all'Accordo  di cui all'articolo 1 della legge stessa Le norme di cui
al precedente comma dovranno ispirasi a seguenti criteri direttivi:
    1)  la  ripartizione sara' limitata esclusivamente alle categorie
dei cittadini italiani deportati per ragioni di
    2)  l'indennizzo sara' ragguagliato alla durata dell'internamento
calcolandosi,  per  i  deceduti  durante la deportazione, un'adeguata
presenza minima;
    3)   l'indennizzo   sara'   liquidato   a  favore  dei  deportati
appartenenti  alle  categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a
causa   della  deportazione,  ai  loro  aventi  diritto,  dandosi  la
precedenza,  nell'ordine,  al  coniuge,  ai  figli, ai genitori ed ai
collaterali.
  Le  norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente per gli affari esteri e per il
tesoro,  sentito  il  parere di un'apposita Commissione parlamentare,
della  quale  saranno  chiamati a far parte cinque membri per ciascun
dei due rami dei del Parlamento dai rispettivi Presidenti.