Art. 3. Il Governo della Repubblica delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore, della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'articolo 1 della legge stessa Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirasi a seguenti criteri direttivi: 1) la ripartizione sara' limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di 2) l'indennizzo sara' ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima; 3) l'indennizzo sara' liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente per gli affari esteri e per il tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascun dei due rami dei del Parlamento dai rispettivi Presidenti.