(Accordo-art. 1)
Accordo tra la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  Federale  di
  Germania circa gli indennizzi a favore del cittadini italiani; che 
  sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste 
  (Bonn, 2 giugno 1961) 
 
  La Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania quanto 
segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  (1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla 
Repubblica, italiana 40 milioni di DM favore di cittadini italiani; i
quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stato  oggetto  di
misure di persecuzione nazionalsocialiste  e  che  a  causa  di  tali
misure abbiano sofferto privazioni di liberta' o danni  alla  salute,
nonche' a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti  a  causa
di queste persecuzioni. 
  (2) Il modo di utilizzare tale somme a favore delle categorie 
suindicate e' rimesso alla valutazione del Governo  della  Repubblica
italiana.