(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
  Con il pagamento di cui all'articolo 1, vengono regolate in modo 
definitivo tutte  le  questioni  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica  Federale  di  Germania  formanti  oggetto  del   presente
Accordo, senza  pregiudizio  delle  eventuali  pretese  di  cittadini
italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.