(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  (1) Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di 
ratifica, saranno scambiati in Roma al piu' presto possibile. 
  (2) Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo 
allo scambio degli strumenti di ratifica. 
  In fede di che i plenipotenziari - dopo presentazione dei loro 
pieni poteri trovati in dovuta forma  -  hanno  firmato  il  presente
Accordo e vi hanno apposto i loro Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in  4
originali - 2 in lingua, italiana e 2 in lingua tedesca,  -  l'uno  e
l'altro testo facenti egualmente fede. 
                                           Per la Repubblica italiana 
                                                     QUARONI 
 
Per la Repubblica Federale Tedesca 
        CARSTENS WESTRICK 
 
  DER STAATSSEKRETAR 
DES AUSWARTIGEN AMTS