Parte di provvedimento in formato grafico AMBASCIATA D'ITALIA Bonn, 2 giugno 1961 Signor Segretario di Stato, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, che in traduzione ha il seguente tenore: "In conformita' dell'art. 3 dell'Accordo sugli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, tutte le questioni che formano oggetto di tale Accordo sono regolate definitivamente, senza pregiudizio per eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. Ho l'onore di informarla a tale proposito che il Governo della Repubblica Federale di germania, dato il carattere speciale delle pretese di risarcimento da parte di cittadini italiani per danni causati dalle misure di persecuzione nazionalsocialiste, disporra' il seguente regolamento per le pretese di cittadini italiani, regolate dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) nel testo del 29 giugno 1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRUG) del 19 luglio 1957: 1. a) le richieste avanzate da cittadini italiani in conformita' della legge federale per gli indennizzi, nei quali venissero respinte dalle autorita' tedesche preposte all'indennizzo sulla base della disposizione dello art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano del 10 febbraio 1947, formeranno oggetto di una procedura speciale, in conformita' delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, senza che sia sollevata l'obiezione di cui all'art. 77 per 4 del detto Trattata di b) anche se richieste siffatte fossero state gia' respinte definitivamente sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, esse saranno nuovamente prese in esame me in conformita' delle disposizioni del precedente capoverso a); c) se, in conformita' delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, tali richieste non fossero state prescritte entro la scadenza prevista da tale legge, esse potranno essere nuovamente presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per essere prese in esame secondo la procedura speciale di cui sopra. 2. Il Governo della Repubblica Federale ha gia' preso provvedimenti perche' nei confronti delle richieste di cittadini italiani che cadono sotto il disposto della legge federale per le restituzioni (BRUG), non vengano sollevate le obiezioni fondate sull'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano. Esso provvedera' a che richieste del genere, da parte di cittadini italiani, gia' respinte in modo definitivo sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, siano nuovamente prese un esame". Il Governo della Repubblica italiana esprime il suo apprezzamento per il regolamento cui si e' impegnato il Governo della Repubblica Federale di Germania e si dichiara d'accordo con esso. Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione. QUARONI S. E. il Segretario di Stato dell'Auswartiges Amt Prof. Dr. Karl CARSTENS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI