(Accordo-Scambio di Note)
              Parte di provvedimento in formato grafico

AMBASCIATA D'ITALIA 
 
                                                  Bonn, 2 giugno 1961 
 
  Signor Segretario di Stato, 
    ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, che in 
traduzione ha il seguente tenore: 
  "In conformita' dell'art. 3 dell'Accordo sugli indennizzi a favore 
dei  cittadini  italiani  che  sono  stati  colpiti  da   misure   di
persecuzione  nazionalsocialiste,  tutte  le  questioni  che  formano
oggetto  di  tale  Accordo  sono  regolate   definitivamente,   senza
pregiudizio per eventuali pretese di cittadini italiani in base  alla
legislazione tedesca sui risarcimenti. 
  Ho l'onore di informarla a tale proposito che il Governo della 
Repubblica Federale di germania, dato  il  carattere  speciale  delle
pretese di risarcimento da parte  di  cittadini  italiani  per  danni
causati dalle misure di persecuzione nazionalsocialiste, disporra' il
seguente regolamento per le pretese di cittadini  italiani,  regolate
dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) nel testo del 29 giugno
1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRUG) del 19  luglio
1957: 
    1. a) le richieste avanzate da cittadini italiani in conformita' 
della legge federale per gli indennizzi, nei quali venissero respinte
dalle autorita' tedesche preposte  all'indennizzo  sulla  base  della
disposizione dello art. 77 par. 4 del Trattato di pace  italiano  del
10 febbraio 1947, formeranno oggetto di una  procedura  speciale,  in
conformita'  delle  disposizioni  della  legge   federale   per   gli
indennizzi, senza che sia sollevata l'obiezione di cui all'art. 77 
per 4 del detto Trattata di 
      b) anche se richieste siffatte fossero state gia' respinte 
definitivamente sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato  di  pace
italiano, esse saranno nuovamente prese in esame  me  in  conformita'
delle disposizioni del precedente capoverso a); 
      c) se, in conformita' delle disposizioni della legge federale 
per gli indennizzi, tali richieste non fossero state prescritte entro
la scadenza prevista da tale legge, esse potranno  essere  nuovamente
presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente  Accordo
per essere prese in esame secondo la procedura speciale di cui sopra. 
    2. Il Governo della Repubblica Federale ha gia' preso 
provvedimenti perche' nei  confronti  delle  richieste  di  cittadini
italiani che cadono sotto il disposto della  legge  federale  per  le
restituzioni (BRUG),  non  vengano  sollevate  le  obiezioni  fondate
sull'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano. Esso provvedera' a
che richieste del  genere,  da  parte  di  cittadini  italiani,  gia'
respinte in modo definitivo  sulla  base  dell'art.  77  par.  4  del
Trattato di pace italiano, siano nuovamente prese un esame". 
  Il Governo della Repubblica italiana esprime il suo apprezzamento 
per il regolamento cui si e' impegnato il  Governo  della  Repubblica
Federale di Germania e si dichiara d'accordo con esso. 
  Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                               QUARONI 
 
    S. E. il Segretario di Stato 
      dell'Auswartiges Amt 
      Prof. Dr. Karl CARSTENS 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                              PICCIONI