(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 117)
                              Art. 117. 
                            Attribuzioni 

 
  Il   ricevitore   provinciale   riscuote   dagli   esattori   della
circoscrizione, provinciale le somme dagli stessi dovute a  qualsiasi
titolo  allo  Stato,  alla  regione,  alla  provincia  e  agli   enti
autorizzati per legge a servirsi della sua opera.