(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 13)
                              Art. 13. 
                       Consorzio obbligatorio 

 
  Il consorzio obbligatorio e' costituito entro  il  31  ottobre  del
penultimo anno del decennio esattoriale con decreto del prefetto,  su
proposta fatta dall'intendente di finanza dopo aver sentito i  comuni
interessati. 
  La costituzione  del  consorzio  ha  effetto  per  il  conferimento
dell'esattoria per il decennio successivo. 
  Contro il decreto del prefetto e' ammesso  ricorso,  anche  per  il
merito, al Consiglio di Stato. Il termine  per  la  proposizione  del
ricorso decorre dalla data dell'inserzione prescritta dall'art. 16  o
dalla data in cui risulti che l'interessato ha avuto piena conoscenza
del provvedimento impugnato.