(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 149)
                              Art. 149. 
                Falsita' nelle relazioni di notifica 

 
  L'ufficiale  esattoriale  o  il  messo  notificatore  sottoposto  a
procedimento penale per aver attestato il falso  nelle  relazioni  di
notifica e' immediatamente sospeso dall'impiego  e  dall'abilitazione
in attesa della definizione del procedimento stesso.