(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 156)
                              Art. 156. 
                   Iscrizione figurativa nei ruoli 

 
  Le imposte erariali sui redditi dominicali dei terreni, sui redditi
agrari e sui redditi  dei  fabbricati,  afferenti  beni  patrimoniali
delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo  non
formanti oggetto di concessione, pur essendo annotate nei ruoli,  non
sono poste  in  riscossione,  non  concorrono  a  formare  il  carico
dell'esattoria e non danno diritto ad aggio. 
  Per il ritardato pagamento dei tributi spettanti  ad  enti  diversi
dallo Stato relativamente ai beni indicati nel comma  precedente  non
e' dovuta dallo Stato indennita' di mora.