(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 38)
                              Art. 38. 
                       Obbligo della cauzione 

 
  A garanzia  degli  obblighi  derivanti  dal  conferimento  e  dalla
gestione dell'esattoria deve essere prestata dall'esattore o da altri
per lui una cauzione pari  all'ammontare  di  un  sesto  dell'importo
complessivo, al netto degli  aggi  di  riscossione,  delle  rate  dei
tributi scadute  e  delle  entrate  patrimoniali  riscosse  nell'anno
precedente quello del conferimento. 
  La misura della cauzione e' accertata dall'intendente di finanza. 
  Se l'esattoria e' stata conferita  ad  un'azienda  di  credito,  la
cauzione puo' essere ridotta, con l'autorizzazione del  Ministro  per
le finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare  indicato  dal
primo comma. Se l'azienda di credito abbia assunto anche il  servizio
di ricevitoria provinciale la cauzione puo' essere ridotta  oltre  il
cinquanta per cento.