(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 39)
                              Art. 39. 
                    Modi di prestare la cauzione 

 
  La cauzione puo' essere prestata: 
    1) mediante  deposito  di  denaro  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti; 
    2) mediante deposito presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti  di
titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di  altri  titoli  che
per  legge  possano  essere  accettati  a  garanzia  delle   gestioni
esattoriali; 
    3) mediante annotazione di ipoteca o del  vincolo  cauzionale  su
titoli delle categorie indicate al numero 2; 
    4) mediante ipoteca su beni immobili; 
    5)  mediante  polizza  fidejussoria  rilasciata  da  istituti  di
assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze,  fino  all'85%
della tangente richiesta. 
  Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle  annotazioni  del  vincolo  sui
titoli deve espressamente  risultare  che  la  cauzione  e'  prestata
nell'interesse  dello  Stato,   della   provincia,   del   ricevitore
provinciale, del comune e degli  altri  enti  interessati  e  che  la
stessa garantisce tutte le obbligazioni dell'esattore derivanti dalla
legge e dal contratto esattoriale.