(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 59)
                              Art. 59. 
                         Sede dell'esattoria 

 
  L'esattore deve fissare la sede dell'esattoria nel  territorio  del
comune o, nel caso  di  esattoria  consorziale,  nel  territorio  del
comune  in  cui  ha  sede  il  consorzio  fermo  restando   l'obbligo
eventualmente pattuito nel contratto  esattoriale  di  fissare  altri
recapiti nella circoscrizione dell'esattoria. 
  L'esattoria deve rimanere aperta nei giorni e nelle  ore  stabilite
dal contratto. L'intendente di finanza,  se  lo  ritenga  necessario,
puo' modificare l'orario  dell'esattoria  e  disporre  l'apertura  di
nuovi sportelli a spese dell'esattore. 
  Nei  locali  destinati  al  pubblico  devono  essere  costantemente
esposte le patenti dell'esattore,  del  collettore  e  del  personale
autorizzato al rilascio di quietanze. Nella porta esterna della  sede
dell'esattoria deve essere costantemente esposto  l'orario  d'ufficio
per il pubblico. 
  L'esattore, in caso di sua assenza dalla sede dell'esattoria,  deve
farsi rappresentare dal collettore  o,  in  mancanza,  dall'ufficiale
esattoriale.