(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 70)
                              Art. 70. 
                            Anticipazioni 

 
  L'esattore deve provvedere, nonostante  la  mancanza  di  fondi  di
spettanza del comune, al pagamento delle  retribuzioni  spettanti  al
segretario  comunale  e  agli  altri  dipendenti   del   comune,   in
conformita' agli  ordini  di  pagamento  emessi  dal  sindaco  o  dal
prefetto, sino a concorrenza dell'ammontare di due rate delle entrate
comunali ancora da riscuotere nell'anno solare  in  base,  ai  ruoli.
Tale obbligo,  quando  il  servizio  di  tesoreria  comunale  non  e'
disimpegnato dall'esattore, e' subordinato ala presentazione  di  una
dichiarazione, firmata dal sindaco e  dal  tesoriere,  attestante  la
mancanza di fondi  nelle  casse  del  comune  e  contenente  l'ordine
all'esattore di eseguire la necessaria anticipazione. 
  L'esattore che abbia  affermato  anticipazioni  ha  diritto  ad  un
interesse nella misura del 6%. Le somme anticipate  e  gli  interessi
sono  recuperati  sulle  prime  riscossioni  successive   alla   data
dell'anticipazione. 
  L'esattore  e'  tenuto  inoltre  a  tutte  le  altre  anticipazioni
previste da leggi speciali, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi
stesse. 
  In caso di ritardo nell'esecuzione delle anticipazioni previste dai
precedenti   commi,   l'esattore   deve   corrispondere   al   comune
l'indennita' di mora nella misura indicata dall'articolo 65.