(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 73)
                              Art. 73. 
            Assunzione del servizio di tesoreria comunale 

 
  Il servizio di tesoreria comunale comprende: la  riscossione  delle
entrate che non rientrano fra quelle  previste  nell'articolo  1;  il
pagamento delle spese e le altre incombenze demandate al tesoriere da
norme legislativo e regolamentari. 
  L'esattore su richiesta del comune e' obbligato a  disimpegnare  il
servizio di tesoreria comunale con l'osservanza  di  tutte  le  norme
relative al servizio stesso. 
  Se l'assunzione del servizio  di  tesoreria  non  e'  prevista  nel
capitolato, nel bando di gara o nel decreto di  conferimento,  spetta
all'esattore un compenso da determinarsi d'accordo con il comune,  o,
in caso di dissenso, dal prefetto, sentito l'intendente  di  finanza,
in base al volume delle entrate e delle spese.  Nella  determinazione
del compenso non si tiene conto dalle entrate per le quali l'esattore
a norma del successivo comma ha diritto ad  un  compenso  commisurato
all'aggio. 
  L'esattore a cui e' affidato il servizio di tesoreria ha diritto  a
un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate  tributarie
su tutte le riscossioni di cui al primo comma eccettuati: 
    1) l'incasso delle somme ricevute o date in prestito, del  prezzo
dei beni venduti, del corrispettivo delle affrancazioni, delle  quote
di concorso dovute da altri comuni, dei fondi di  cassa  versati  dal
precedente tesoriere, dei  sussidi  o  dei  contributi  di  qualsiasi
natura, dei canoni pagati dall'appaltatore  o  dall'incaricato  della
riscossione delle imposte di consumo ovvero dagli esercenti abbonati; 
    2) il ricevimento di depositi; 
    3) il trasferimento di fondi; 
    4) le compartecipazioni a tributi erariali, gli interessi  attivi
sulle operazioni fatte dal comune ed in genere tutte le somme che  il
tesoriere debba soltanto incassare ed erogare. 
  Anche  quando  la  tesoreria  e'  gestita  da  altra  persona,   la
riscossione di entrate diverse da quelle indicate ai numeri  1),  2),
3) e 4) del precedente comma e' di regola affidata allo esattore  con
un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate  tributarie
e con l'obbligo del non riscosso come  riscosso,  se  previsto  dalla
legge o dal contratto esattoriale. 
  Per la riscossione di tali entrato l'esattore esercita le  funzioni
spettanti al tesoriere o all'ufficio di tesoreria in base alle  norme
di  legge  ed  ha  facolta'  di  servirsi  dell'opera  dell'ufficiale
esattoriale previa autorizzazione del pretore. 
  Non e' dovuto aggio per la riscossione dei  proventi  di  tagli  di
bosco, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato o  nel
decreto di conferimento dell'esattoria.