Art. 2.

  Il   prefetto   della   provincia  di  Varese,  sentita  la  Giunta
provinciale  amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti
patrimoniali e finanziari fra il comune di Leggiuno e il ricostituito
comune  di Sangiano, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo
parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in
servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano.
  E'   fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei  Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48,
e  successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il
trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale,
e successive modifiche.
  Al personale in servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano, che
sara'  inquadrato  negli  organici  del  comune  di  Sangiano,  sara'
mantenuto  ad  personam  il  trattamento  economico fruito o all'atto
dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 luglio 1963

                                SEGNI

                                                                RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1963
  Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 122. - VILLA