Art. 3.

  L'Ente   Nazionale   per   l'Energia   Elettrica,   provveda   alla
restituzione   alla  "Industria  Elettrica.  -  INDEL,  Societa'  per
azioni",   con   sede   in  Bolzano,  via  M.  Pacher  16,  dei  beni
eventualmente   non   ritenuti,  secondo  le  disposizioni  contenute
nell'art.  4  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.