Art. 3. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, provveda alla restituzione alla "Industria Elettrica. - INDEL, Societa' per azioni", con sede in Bolzano, via M. Pacher 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.