Art. 11.

  Al   termine   del   corso   di   ciascuna,  sezione  delle  scuole
professionali   gli   alunni  sostengono  gli  esami  finali  per  il
conseguimento del diploma di qualifica.
  Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
art. 3 gli alunni conseguono un attestato.