Art. 12.

  Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola,
da  insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti
di  materie  culturali,  da  due esperti delle categorie economiche e
produttive  interessate  anche  non  appartenenti all'Amministrazione
dello Stato.
  La  Commissione  e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso
di impedimento, dal direttore della scuola.