Art. 12. Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.