Art. 19.

  Il  personale  direttivo  e  insegnante  di  ruolo negli Istituti e
scuole  di  istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  trovasi  in  servizio
nell'Istituto  professionale  e  che,  per  l'attivita' svolta, abbia
dimostrato   particolare   competenza,   e   perizia  nelle  mansioni
esercitate,   puo'   essere  inquadrato  nell'organico  dell'Istituto
professionale  su  proposta  del Consiglio di amministrazione, previo
parere  di  una  Commissione  tecnica  nominata  dal  Ministero della
pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un
apposito colloquio, su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
  Il  personale  ritenuto meritevole di inquadramento e collocato nel
posto  previsto  nell'annessa tabella organica, conservando i diritti
acquisiti  di  carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio
decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
  La  tabella  organica  annessa al presente decreto, vista e firmata
d'ordine  del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro  per  la
pubblica  istruzione  e da quello per il tesoro, indica le qualifiche
del personale di ruolo e incaricato.