Art. 21. Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, terme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma, dell'articolo medesimo.