Art. 23.

  Per   quanto  riguarda  gli  oneri  a  carico  degli  Enti  locali,
all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91,
lettera  f)  del  testo  unico  della  legge  comunale  e provinciale
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
  L'onere   della   spesa  a  carico  del  Ministero  della  pubblica
istruzione,  derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera'
sul  cap.  131  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
stesso  per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli
esercizi successivi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                               GUI - MEDICI - TAVIANI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1965
  Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 10. - VILLA