Art. 12.

  Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola,
da   insegnanti   di  materie  tecniche,  da  insegnanti  di  materie
culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due
esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non
appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
  La  Commissione  e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso
di impedimento, dal direttore della scuola.