Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale degli Istituti tecnici statali.
  Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di
amministrazione  provvede  ai  sensi della legge 15 febbraio 1963, n.
354.
  In  relazione  alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico,
il  Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo
esperti nel campo della produzione e del lavoro.
  Quando  funzionino  scuole  coordinate  a  norma  dell'art.  7  del
presente  decreto,  il  personale di ruolo e non di ruolo puo' essere
assegnato  dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia
a  quelle  coordinate  che,  ad  ogni  effetto, sono considerate sedi
ordinarie di servizio.