Art. 20. Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali. Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354. In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.