Art. 10.

  Alle  scuole  professionali  dell'istituto  possono accedere, senza
esami  di  ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati
dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo
e,  mediante  esame  di  ammissione,  coloro  che,  sforniti  di tali
licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
  In  ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata
ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
  Le  condizioni  di  ammissione  alle  scuole e ai corsi di cui alle
lettere  a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal
Consiglio  di  amministrazione  ed approvate dal competente Consorzio
provinciale per l'istruzione tecnica.