Art. 12.

  Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola,
da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali
e  da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti
delle   categorie  economiche  e  produttive  interessate  anche  non
appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
  La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e in caso di
impedimento, dal direttore della scuola.