Art. 15. Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.