Art. 18. Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per la industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonche' tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931 n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.