Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli istituti professionali per la industria e l'artigianato e degli
istituti  tecnici  industriali,  nonche'  tra  il personale che abbia
titolo  a  partecipare  ai  concorsi a preside negli istituti tecnici
industriali  a  norma  delle  disposizioni di cui al decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato  n.  629  del  21  aprile 1947 e successive
modificazioni.
  Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico
sono  conferiti  mediante pubblico concorso per titoli e per esami e,
qualora  se ne ravvisi la opportunita', secondo le norme dell'art. 36
della  legge 15 giugno 1931 n. 889, sul riordinamento dell'istruzione
media tecnica.