Art. 2.

  Il  predetto  Istituto  professionale  ha  lo  scopo  di  preparare
personale  idoneo  all'esercizio  delle attivita' di ordine esecutivo
nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
  Esso  e'  costituito  dalle seguenti scuole professionali, ciascuna
delle quali comprende varie sezioni:
    1)  scuola  professionale  per l'industria meccanica, con sezioni
per:
      aggiustatore meccanico (triennale);
      congegnatore meccanico (triennale);
      meccanico fresatore (triennale);
    2)  scuola  professionale  per l'industria elettrica, con sezione
per:
      elettricista installatore in b. t. (triennale).