Art. 2. Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore meccanico (triennale); congegnatore meccanico (triennale); meccanico fresatore (triennale); 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista installatore in b. t. (triennale).