Art. 10. Entro il mese di febbraio dell'anno 1965 sara' provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, alla determinazione, per l'esercizio di cui al secondo comma del precedente articolo 1, delle somme spettanti alla Regione per le quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto. Entro il 31 marzo 1965 lo Stato provvedera' al versamento alla Regione, senza limite di importo, delle somme come sopra determinate, previa trattenuta delle anticipazioni ad essa effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 dello Statuto.