Art. 10. 
 
  Entro il mese di  febbraio  dell'anno  1965  sara'  provveduto  con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il  Ministro  per
il tesoro, di intesa con il Presidente della Giunta  regionale,  alla
determinazione,  per  l'esercizio  di  cui  al  secondo   comma   del
precedente articolo 1, delle somme  spettanti  alla  Regione  per  le
quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto. 
  Entro il 31 marzo 1965 lo  Stato  provvedera'  al  versamento  alla
Regione, senza limite di importo, delle somme come sopra determinate,
previa trattenuta delle anticipazioni ad  essa  effettuate  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art. 69 dello Statuto.