Art. 12. Fino a quando non avra' istituito con legge un proprio servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale, la Regione si avvale della contabilita' speciale intestata alla Giunta regionale esistente presso la Sezione di tesoreria provinciale di Trieste. A detta contabilita' speciale sono versate le quote, di tributi erariali liquidate dalle intendenze di finanza ai sensi del precedente art. 5.