Art. 12. 
 
  Fino a quando non avra' istituito con legge un proprio servizio  di
Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento  delle
spese  di  competenza  regionale,  la   Regione   si   avvale   della
contabilita'  speciale  intestata  alla  Giunta  regionale  esistente
presso la Sezione di tesoreria provinciale di Trieste. 
  A detta contabilita' speciale sono versate  le  quote,  di  tributi
erariali  liquidate  dalle  intendenze  di  finanza  ai   sensi   del
precedente art. 5.