Art. 13. Dalla data d'inizio della devoluzione alla Regione delle quote fisse di proventi erariali indicate nell'articolo 49 dello Statuto sono addebitate alla stessa le spese relative agli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione. La liquidazione delle spese di cui al precedente comma sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'effettivo trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali, trasferimento da disporsi con successive norme di attuazione.