Art. 13. 
 
  Dalla data d'inizio della  devoluzione  alla  Regione  delle  quote
fisse di proventi erariali indicate nell'articolo  49  dello  Statuto
sono addebitate alla stessa le spese relative agli uffici statali che
nel  Friuli-Venezia  Giulia  adempiono  a  funzioni  attribuite  alla
Regione. 
  La liquidazione delle  spese  di  cui  al  precedente  comma  sara'
effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di intesa  con  il
Presidente della Giunta  regionale,  entro  tre  mesi  dall'effettivo
trasferimento all'Amministrazione  regionale  degli  uffici  statali,
trasferimento da disporsi con successive norme di attuazione.