Art. 15. Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione di cui all'art. 57 dello Statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO TREMELLONI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 58. - VILLA