Art. 15. 
 
  Con successivo decreto saranno emanate le norme  di  attuazione  di
cui all'art. 57 dello Statuto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1965 
 
                               SARAGAT 
 
                                             MORO - TAVIANI - COLOMBO 
                                              TREMELLONI - PIERACCINI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1965 
  Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 58. - VILLA