Art. 2.

  La  devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene
effettuata  sulla  base  dell'ammontare  dei  proventi riscossi dallo
Stato nel territorio della Regione.
  Nel  predetto  ammontare sono comprese le somme versate per imposta
sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative
all'ambito  regionale  ed  affluite, per esigenze amministrative, dal
territorio  della  Regione  ad  uffici  dello Stato situati fuori del
territorio medesimo.
  Sono  comprese  altresi'  le  somme  versate  per  imposta generale
sull'entrata  riscossa  nel  territorio  regionale  per il tramite di
distributori autorizzati di valori.
  L'ammontare  di  detti proventi e' determinato al netto delle quote
attribuite ad altri enti ed istituti.