Art. 2. La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione. Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo. Sono comprese altresi' le somme versate per imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori. L'ammontare di detti proventi e' determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.