Art. 4.

  Il  provento  derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e
da  altre  modificazioni  dei tributi devoluti alla Regione, disposte
successivamente  all'entrata  in vigore del presente decreto, ove sia
integralmente  destinato  per  legge,  ai  sensi dell'art. 81, quarto
comma  della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese
che,   non   rientrando  nella  competenza  della  Regione,  sono  da
effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato.
  L'ammontare  di  cui al comma precedente e' determinato con decreto
dei  Ministri  per  le  finanze  e  per  il  tesoro,  d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale.