Art. 4. Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione, disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ove sia integralmente destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che, non rientrando nella competenza della Regione, sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato. L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.