Art. 5.

  Alla   liquidazione   mensile  delle  quote  di  proventi  erariali
spettanti  alla  Regione provvedono, salvo il disposto del successivo
comma, le singole intendenze di finanza operanti nella Regione, sulla
base  dei  versamenti  in  conto  competenza  e residui affluiti alle
coesistenti  Sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui
al secondo e terzo comma dell'art. 2.
  Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei
tabacchi  provvede  l'intendenza  di  finanza di Trieste per l'intero
territorio regionale.
  La corresponsione di dette quote alla Regione viene disposta a cura
delle  predette intendenze di finanza mediante ordinativi su aperture
di credito emesse senza limiti d'importo.