Art. 5. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla Regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, le singole intendenze di finanza operanti nella Regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti Sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede l'intendenza di finanza di Trieste per l'intero territorio regionale. La corresponsione di dette quote alla Regione viene disposta a cura delle predette intendenze di finanza mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti d'importo.