Art. 6.

  Le  facolta'  di  visione  degli  accertamenti  tributari, prevista
dall'art. 53, primo comma, dello statuto, deve intendersi riferita ai
tributi devoluti per quota alla Regione.
  I  rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli uffici finanziari
situati  nel  territorio  della Regione, derivanti dalla applicazione
del  primo  comma  dell'art.  53  dello  Statuto,  si svolgono per il
tramite delle competenti intendenze di finanza.