Art. 6. Le facolta' di visione degli accertamenti tributari, prevista dall'art. 53, primo comma, dello statuto, deve intendersi riferita ai tributi devoluti per quota alla Regione. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli uffici finanziari situati nel territorio della Regione, derivanti dalla applicazione del primo comma dell'art. 53 dello Statuto, si svolgono per il tramite delle competenti intendenze di finanza.