Art. 7. 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  53,  secondo  comma,  dello
Statuto,  le   modalita'   di   esecuzione   dei   servizi   relativi
all'accertamento ed alla  riscossione  dei  tributi  istituiti  dalla
Regione sono determinate con decreto del  Ministro  per  le  finanze,
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. 
  Con tale decreto saranno altresi' determinate,  di  intesa  con  il
Ministro per il tesoro, le spese  da  rimborsarsi  annualmente  dalla
Regione allo Stato per l'esecuzione dei servizi predetti.