Art. 7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, secondo comma, dello Statuto, le modalita' di esecuzione dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi istituiti dalla Regione sono determinate con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Con tale decreto saranno altresi' determinate, di intesa con il Ministro per il tesoro, le spese da rimborsarsi annualmente dalla Regione allo Stato per l'esecuzione dei servizi predetti.