Art. 8.

  La  legge  regionale  determina  l'ammontare delle quote di entrate
regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della
Regione  per  l'esercizio  delle  funzioni  ad  essa attribuite, puo'
essere  assegnato  alle  Province  ed  ai  Comuni,  ai sensi e per le
finalita'  previste  dall'art.  54  dello  Statuto  e  stabilisce  le
modalita' dell'assegnazione medesima.