Art. 8. La legge regionale determina l'ammontare delle quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, puo' essere assegnato alle Province ed ai Comuni, ai sensi e per le finalita' previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalita' dell'assegnazione medesima.